La legge di Stabilità, approvata definitivamente, conferma la proroga delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione e di efficientamento energetico e mantiene in vita più a lungo i bonus per l’acquisto dei mobili e per gli interventi antisismici.
Una novità importante è stata introdotta nel corso della conversione del disegno di legge. La Camera ha stabilito che le spese da portare in detrazione per l’acquisto dell’arredo non possono superare quelle di ristrutturazione alle quali il bonus mobili è legato.
Aggiornamento del 30 dicembre 2013
Nel decreto milleproroghe, varato dal Governo, è inserito un chiarimento che riguarda l’ultima novità sul bonus mobili introdotta dalla legge di Stabilità. Nel comunicato stampa di Palazzo Chigi si legge che le detrazioni «sono concesse per gli arredi degli immobili in ristrutturazione anche se l’importo complessivo supera il valore della ristrutturazione». (leggi l’articolo).
Restano immutati i limite di spesa: 153.846 euro per gli interventi di riqualificazione energetica; 92.307,69 euro per gli interventi sull’involucro e per l’installazione dei pannelli solari e di 46.153,85 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Anche per gli sconti fiscali nessuna modifica, questi restano fissi a 100mila euro per gli interventi di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, 60mila euro per gli interventi sull’involucro e per l’installazione di pannelli solari, e 30mila euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
La novità riguarda solo l’entità della detrazione. L’aliquota resta fissa al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. L’agevolazione cala, però, nel 2015. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 il bonus infatti scende al 50%. Per comprendere in quale dei due limiti temporali si rientra, bisogna considerare le “spese sostenute”, tenendo conto che il riferimento cambia a seconda che il beneficiario del bonus del 65% sia una persona fisica o un’impresa.
Per le persone fisiche, compresi i professionisti, vale il criterio di cassa. Bisogna riferirsi dunque alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dal momento di avvio dei lavori. Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, si applica il criterio di competenza. Si fa riferimento, quindi, alla data di ultimazione della prestazione. (vedi circolare dell’Agenzia delle Entrate 29/E 2013)
Per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ammessi all’agevolazione, la detrazione resta del 65% per le spese effettuate entro il primo semestre 2015 e scende al 50% dal 1° luglio 2015 fino al 31 giugno 2016.
La detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia viene mantenuta al 50% per tutto il 2014. Per le spese sostenute nel 2015, il bonus passa al 40%, per poi ritornare al 36% dal 1° gennaio 2016, salvo ulteriori proroghe. Fino al 2015 resta il tetto di spesa maggiorato a 96mila euro per unità immobiliare.
Prorogata anche la detrazione del 65% per gli interventi antisismici e di messa in sicurezza statica degli edifici ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità (classificate con i numeri 1 e 2 dall’ordinanza PdCM 3274/2003). La detrazione, infatti, resta al 65% per tutto il 2014, per poi scendere al 50% nel 2015.
Il tetto di spesa resta di 96mila euro per unità immobiliare, per una spesa massima detraibile di 62.400 euro (65% di 96mila) da ripartire in 10 rate annuali.
La detrazione del 50% per l’acquisto di arredo viene anch’essa prorogata. Spetterà nella misura del 50% per le spese sostenute dal dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione viene calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, a meno che le spese di ristrutturazione non siano costate meno. Alla Camera, infatti, è stata introdotta una modifica secondo cui le spese da portare in detrazione per l’acquisto dell’arredo non possono superare quelle di ristrutturazione alle quali il bonus mobili è legato.
Ricordiamo, infatti, che l’agevolazione è prevista per l’acquisto di arredi destinati ad immobili che usufruiscono dello sgravio fiscale per le ristrutturazioni. La somma da portare in detrazione va suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.
La detrazione compete le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Questi ultimi sono agevolabili se di classe superiore alla “A+” (“A” per i forni). Per capire cosa si intende per “grandi elettrodomestici” bisogna far riferimento all’elenco contenuto nell’allegato 1B del DLgs 151/2005. Vi rientrano, tra l’altro: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, ma anche stufe elettriche, ventilatori e forni a microonde.
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